Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 18/06/1931 n. 773

Art. 155. I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo. Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Art. 156. Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del questore, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione. La licenza può essere conceduta soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni. Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa. La licenza stessa vale solamente per i comuni nell'ambito della provincia in cui è rilasciata.

CAPO II. Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi.

Art. 157. Chi, fuori del proprio comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè mediante l'esibizione della carta di identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione. Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa. I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio.

Art. 158. Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a £. 20.000. In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da £ 2000 a 6000. È autorizzato l'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passag- gi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

Art. 159. Il ministro dell'interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

Art. 160. I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello hanno l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.

Art. 161. I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando è diretto.

Art. 162. I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l'obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza locale, che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario. I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta.

Art. 163. Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato. Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione. La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

CAPO III Dell'ammonizione.

Art. 164. Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzia al prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello stato. Sono altresì denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente. La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore.

Art. 165. È diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole: 1/a dei delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità; 2/a del delitto di strage; 3/a dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti; 4/a dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito; 5/a dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni; 6/a dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria; 7/a dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione persona- le; 8/a dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura; 9/ della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti; Quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove.

Art. 166. L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una commissione provinciale composta dal prefetto, dal procuratore del re, dal questore, dal comandante l'arma dei carabinieri reali nella provincia e da un ufficiale superiore della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal comando di zona competente. La commissione è convocata e presieduta dal Prefetto.

Art. 167. Entro cinque giorni dalla comunicazione della denunzia alla commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese. L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.

Art. 168. Il termine a comparire non è minore di giorni tre né maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito. Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato è allegata agli atti del procedimento. Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nella ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la commissione ne ordina l'accompagnamento davanti ad essa per mezzo della forza pubblica. Se l'interrogatorio del denunziato non è ritenuto necessario, la commissione, accertata la regolarità della notificazione dell'atto di comparizione, pronuncia in merito.

Art. 169. Se il denunciato è presente al procedimento e contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa. La commissione, proceduto all'interrogatorio del denunciato e all'esame delle prove, pronuncia in merito con ordinanza. In qualunque stadio del procedimento, la commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può, citato il denunciato, pronunciare in merito.

Art. 170. Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la commissione gli prescrive, nell'ordinanza di ammonizione, di darsi in un congruo termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria di- mora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità locale di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima. Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello stato, la commissione, oltre alle prescrizioni suindicate può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e al- le speciali esigenze di difesa sociale o politica.

Art. 171. Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 165, la commissione prescrive ad essa, nell'ordinanza di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 172. La commissione prescrive, inoltre all'ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Art. 173. Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso. Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la commissione può

a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pro nunciata o per errore di fatto

b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.

Art. 174. Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 175. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 176. L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno della ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato. Se nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato, per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

CAPO IV Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto.

Art. 177. Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del tribunale. Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della cassa delle ammende. Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria podestà e di tutela.

Art. 178. Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione. I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.

 

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